Spostamento di Beni Culturali

(art. 21, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 42/2004)

I beni culturali mobili sono legati alla sede di loro abituale conservazione e la Soprintendenza vigila su ogni loro spostamento con il rilascio di una specifica autorizzazione.
Il provvedimento autorizzativo è regolamentato dall’art. 21, comma 1, lettera b) e comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Si intende per bene culturale mobile:

• I beni mobili di interesse culturale, di proprietà pubblica, opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni per i quali non sia ancora intervenuta la Verifica di Interesse Culturale (VIC) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
• I beni mobili di interesse culturale, di proprietà privata o pubblica, di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, per cui sia intervenuta la Dichiarazione di Interesse Culturale (DIC) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004.

Non è soggetto ad autorizzazione lo spostamento di beni culturali mobili che dipende dal mutamento di dimora o di sede del detentore. In questo caso è obbligatoria la denuncia di spostamento alla Soprintendenza, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le misure necessarie per garantire la conservazione e la tutela del bene durante le fasi di movimentazione e trasporto.
Lo spostamento di beni culturali mobili che prevede l’uscita dal territorio della Repubblica Italiana dovrà seguire, invece, le procedure previste per la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale.