Alienazione di beni culturali appartenenti al demanio culturale e trasferimento di beni pubblici

(Artt. 55, 55 bis, 56 e 57 bis del D.Lgs 42/2004)

L’autorizzazione all’alienazione di beni appartenenti al demanio culturale è propedeutica alla vendita del patrimonio tutelato. Viene rilasciata dal Segretariato Regionale su richiesta dell’Ente proprietario o del Legale Rappresentante, che trasmetterà la propria istanza alla Soprintendenza territorialmente competente. La Soprintendenza trasmette il proprio nulla-osta al Segretariato per essere discusso nella Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (CO.RE.PA.CU.).

L’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dall’alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi; in particolare viene valutato dall’Amministrazione che la destinazione d’uso proposta assicuri l’idonea conservazione e pubblica fruizione del bene e sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Possono essere impartite prescrizioni nel dispositivo autorizzativo, che devono essere riportate nell’atto di alienazione e trascritte nei registri immobiliari nel caso di immobili.

In caso di diniego il Ministero ha facoltà di indicare destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione, al fine di superare eventuali motivi ostativi all’alienazione.

L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è comunque sottoposta a preventiva autorizzazione.

Anche la concessione in uso o la locazione di immobili pubblici di interesse culturale è sottoposta al rilascio dell’autorizzazione che deve contenere prescrizioni e condizioni da riportare nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e la cui inosservanza da parte del concessionario o del locatario, dà luogo alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

Ai sensi dell’art. 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

  • gli immobili e le aree di interesse archeologico;
  • gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente;
  • le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
  • gli archivi;
  • gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d);
  • le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’art. 53;
  • le cose appartenenti allo Stato, regioni, enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di Verifica di Interesse Culturale.