Denuncia di trasferimento

(Art. 59 del D.Lgs. 42/2004)

Gli atti che trasferiscono in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (oneroso o no) la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia va presentata solo dopo la stipula dell’atto.

Non si presentano denunce in fase di contratto preliminare.

Non si presentano le denunce per beni sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell’art. 45.