(Art. 59 del D.Lgs. 42/2004)
Gli atti che trasferiscono in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (oneroso o no) la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia va presentata solo dopo la stipula dell’atto e costituisce un documento a parte che deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 59.
Non si presentano denunce in fase di contratto preliminare.
Non si presentano denunce per beni sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell’art. 45.