(Artt. 60 - 61 - 62 del D.Lgs. 42/2004)
Nell’ambito delle procedure di alienazione di beni culturali a titolo oneroso o di conferimento in società, il Ministero della Cultura, su proposta della Soprintendenza territorialmente competente può esercitare il diritto di prelazione rispettivamente al medesimo valore o prezzo attribuito nella stipula. In alternativa il Ministero può rinunciare alla prelazione in favore della regione o di altri enti pubblici territoriali che ne avessero fatto richiesta.