Istanza concessioni di ricerca e scavo

(Artt. 88 - 89 del D. Lgs. 42/2004)

Le attività di ricerca archeologica sono riservate al Ministero della Cultura, che può svolgerle direttamente oppure affidarle in concessione ad altri soggetti pubblici o privati (artt. 88 – 89 del D.Lgs. 42/2004).

Il rilascio della concessione finalizzata alla conduzione di ricerche e/o scavi archeologici è in capo alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che recepisce l’istruttoria svolta dalla Soprintendenza territorialmente competente.

Esclusivamente per le indagini non invasive (da intendersi come ricognizioni di superficie, indagini geofisiche e altre realizzate tramite strumentazione) e per i carotaggi con scopi di ricerca, la Soprintendenza territorialmente competente è delegata al rilascio della concessione.

Le concessioni hanno durata minima di 12 mesi e un termine massimo di 36, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Per informazioni dettagliate sull’iter del procedimento di concessione di ricerca archeologica, è disponibile la guida dell’Istituto Centrale per l’Archeologia al seguente link:

http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/305/guida-al-procedimento-per-le-concessioni-di-ricerca-archeologica