(art. 146, comma 5 e art. 167, comma 5 del D.Lgs. 42/2004)
L’autorizzazione paesaggistica è il nulla osta che viene rilasciato dalla Regione o dal Comune per interventi da realizzare in aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Ai sensi dell’art. 146, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 la Soprintendenza territorialmente competente, una volta ricevuta l’istanza dal Comune o dalla Regione, si esprime con un parere paesaggistico, obbligatorio e vincolante, propedeutico al rilascio di autorizzazione da parte dell’Ente competente.
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Interventi in sanatoria
L’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, a meno dei casi di cui all’art. 167, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 ovvero:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
In questi casi è comunque necessario il parere vincolante della Soprintendenza che attesti la compatibilità paesaggistica degli interventi difformi. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Fuori dai casi elencati si applicano le sanzioni di cui all’art. 167, comma 1 e all’art. 181 del D.Lgs. 42/2004 con ordine di rimessione in pristino.