Accesso agli Atti

(Legge 241/1990)

La legge 7 agosto 1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – nell’ottica dell’attuazione del principio di trasparenza e del miglioramento dei rapporti tra cittadini e P.A., ha regolamentato il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione da parte degli interessati.

 

Il processo legislativo in materia di accessibilità ha continuato ad evolversi rispondendo alle esigenze sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. In particolare, la normativa vigente prevede l’accesso ai documenti amministrativi, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato.

 

 Accesso ai documenti amministrativi – art. 22 e segg. della legge n. 241/90 e s.m.i.

L’istanza di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente, da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

La domanda di accesso ai documenti amministrativi oltre a fornire indicazioni precise sull’identità del richiedente (nome, cognome, data di nascita) e sul suo indirizzo, deve essere motivata e comprovare la sussistenza dell’interesse all’accesso, fornire indicazioni precise sugli estremi del documento oggetto della richiesta e specificare il tipo di accesso richiesto (visione del documento e/o estrazione copia).

L’art. 24 della L. 241/90 indica i documenti non suscettibili di essere conosciuti dai privati. Inoltre, il Ministero agli artt. 2-4 del D.M. 26 ottobre 1994 n. 682 ha individuato le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

 

Accesso civico semplice – art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

L’ accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati.

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Chieti e Pescara.

L’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dall’art.6 comma 2 del D.Lgs. 97/2016, prevede i casi di esclusioni e limiti dell’accesso civico.

 

Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) – art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge 241/90, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.