Contributi per interventi conservativi

(artt. 31, 35, 36, 37 del D.Lgs. 42/2004)

Ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di beni culturali per l’esecuzione degli interventi di restauro e conservazione previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice. Sono previsti due tipi di contributi dello Stato:

  • Contributi in conto capitale: per le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori, per lavori di restauro e conservazione eseguiti su beni culturali, per un ammontare, di norma, non superiore alla metà delle spese sostenute;
  • Contributi in conto interessi: per i mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori e detentori per la realizzazione degli interventi di restauro e conservazione eseguiti su beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

In entrambi i casi, l’ammissione al contributo è subordinata:

– all’effettivo accertamento formale di interesse culturale dell’immobile di cui trattasi (DIC);

– all’avvenuto rilascio, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione ad eseguire i lavori (art. 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), prima dell’inizio della esecuzione dei medesimi.

I due tipi di contributi possono essere cumulabili ma devono essere richiesti distintamente ciascuno secondo un proprio procedimento. Non sono accolte domande di contributo presentate a lavori iniziati o ultimati. I contributi sono erogati dal competente Segretariato Regionale per il Mibact che adotta tutti i provvedimenti necessari previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.

Ai sensi dell’art. 38 del Codice, i beni culturali sottoposti a interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Segretariato regionale e i singoli proprietari.

La pronuncia sull’ammissibilità dell’intervento al contributo statale da parte della Soprintendenza, costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta, che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.