(artt. 13 e 14 del D.Lgs. 42/2004)
La Dichiarazione dell’Interesse Culturale (DIC), adottata a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004 per i beni mobili e immobili appartenenti di cui all’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, accerta la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante richiesto nella cosa che ne forma oggetto.
Il procedimento di DIC è avviato dal Soprintendente, anche su motivata richiesta della Regione o di ogni altro ente territoriale interessato. Sul definitivo esito della Dichiarazione dell’Interesse Culturale si pronuncia la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (Co.RE.PA.CU.).
La Soprintendenza territorialmente competente avvia il procedimento di Dichiarazione dell’Interesse Culturale dandone comunicazione al proprietario, possessore, detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto della dichiarazione, al fine di consentire al proprietario la partecipazione al procedimento.
Sino alla conclusione del procedimento sono applicate in via cautelare le disposizioni di tutela previste dalla Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dunque i beni non possono essere modificati in alcun modo senza l’autorizzazione della Soprintendenza.
A conclusione del procedimento, la dichiarazione è notificata al proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo della cosa ed è trascritta nei relativi registri immobiliari.