(Art. 21 del D. Lgs. 42/2004)
L’autorizzazione per interventi sui beni culturali viene rilasciata dalla Soprintendenza territorialmente competente quando devono essere svolti opere e lavori di qualunque genere su un bene culturale.
Si intende per bene culturale:
- Un immobile o un’opera mobile di proprietà pubblica la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di autore non più vivente, per i quali non sia ancora intervenuta la Verifica di Interesse Culturale (VIC) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
- Un immobile o un’opera mobile di proprietà pubblica o privata per cui sia intervenuta la Dichiarazione di Interesse Culturale (DIC), che risultano vincolati con uno specifico decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 42/2004;
- Il patrimonio archeologico immobile (aree sottoposte a vincolo cosiddetto “diretto” dal MiC) e mobile (reperti archeologici, collezioni pubbliche e private).
Interventi vietati (art. 20 del D.Lgs. 42/2004)
Non possono in nessun caso essere autorizzati, in quanto vietati:
- la distruzione;
- il danneggiamento;
- l’uso non compatibile con il carattere storico-artistico del bene oppure tale da recare pregiudizio alla sua conservazione.
La demolizione di beni culturali, anche se con successiva ricostruzione (art. 21, comma 1, lett. a) deve essere autorizzata dal Ministero per il tramite del Segretariato Regionale.
Interventi urgenti (art. 27 del D.Lgs. 42/2004)
In caso di assoluta urgenza (pericolo di crollo, etc.), si può procedere ad effettuare interventi provvisori indispensabili ad evitare danni al bene tutelato (intendendo opere provvisionali di protezione), dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza alla quale devono poi essere inviati i progetti definitivi per l’autorizzazione.
Gli interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione possono essere impediti o sospesi dal Soprintendente e sono punibili ai sensi degli artt. 160 e 169 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).