(Artt. 88 - 89 del D. Lgs. 42/2004)
Le attività di ricerca archeologica sono riservate al Ministero della Cultura, che può svolgerle direttamente oppure affidarle in concessione ad altri soggetti pubblici o privati (artt. 88 – 89 del D.Lgs. 42/2004).
Il rilascio della concessione finalizzata alla conduzione di ricerche e/o scavi archeologici è in capo alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che recepisce l’istruttoria svolta dalla Soprintendenza territorialmente competente.
Esclusivamente per le indagini non invasive (da intendersi come ricognizioni di superficie, indagini geofisiche e altre realizzate tramite strumentazione) e per i carotaggi con scopi di ricerca, la Soprintendenza territorialmente competente è delegata al rilascio della concessione.
Le concessioni hanno durata minima di 12 mesi e un termine massimo di 36, fatta salva la possibilità di rinnovo.
Per informazioni dettagliate sull’iter del procedimento di concessione di ricerca archeologica, è disponibile la guida dell’Istituto Centrale per l’Archeologia al seguente link: