(Artt. 48, 66 del D.Lgs. 42/2004)
Il prestito di un bene culturale mobile per un evento espositivo che prevede lo spostamento temporaneo dello stesso presso un luogo diverso da quello di abituale conservazione è soggetto ad autorizzazione da parte del Ministero.
Il provvedimento autorizzativo è regolamentato dagli artt. 48 e 66 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al prestito sono stabiliti dal D.M. del 29 gennaio 2008 contenente “le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d’arte”, nonché dalla circolare ministeriale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 29 del 2019 recante “Istruzioni e procedure operative per il rilascio delle autorizzazioni. Delega ai Soprintendenti delle autorizzazioni relative alle manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale”.
L’autorizzazione è di norma rilasciata:
- Per le mostre che si svolgono in Italia, dalla Soprintendenza competente su delega della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, salvo casi di particolare rilevanza o delicatezza delle opere, di cui alla tabella A della sopracitata circolare 29/2019, per i quali l’autorizzazione è rilasciata direttamente dalla Direzione Generale, previo parere sulla idoneità al prestito formulato dalla Soprintendenza;
- Per le mostre che si svolgono all’estero, dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, previo parere sulla idoneità al prestito formulato dalla Soprintendenza. Oltre all’autorizzazione al prestito, dovrà essere richiesto all’Ufficio Esportazione anche l’attestato di circolazione temporanea ai sensi dell’art. 71 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
I beni per i quali è necessaria l’autorizzazione sono:
- Beni e cose mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, di proprietà pubblica, di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, per i quali non sia ancora intervenuta la Verifica di Interesse Culturale (VIC) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
- Beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, di proprietà pubblica o privata, di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, per cui sia intervenuta la Dichiarazione di Interesse Culturale (DIC) ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 42/2004;
- Beni appartenenti a raccolte di musei, gallerie, pinacoteche o altri luoghi espositivi di proprietà pubblica;
Beni appartenenti a raccolte, collezioni o serie di oggetti di proprietà privata dichiarate di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004.