(art. 21, comma 2 del D.Lgs. 42/2004)
I beni culturali mobili sono legati alla sede di loro abituale conservazione e la Soprintendenza vigila su ogni loro spostamento.
Lo spostamento di beni culturali è preventivamente denunciato al Soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
Si intende per bene culturale mobile:
• I beni mobili di interesse culturale, di proprietà pubblica, opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni per i quali non sia ancora intervenuta la Verifica di Interesse Culturale (VIC) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
• I beni mobili di interesse culturale, di proprietà privata o pubblica, di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, per cui sia intervenuta la Dichiarazione di Interesse Culturale (DIC) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004.
Lo spostamento di beni culturali mobili che prevede l’uscita dal territorio della Repubblica Italiana dovrà seguire, invece, le procedure previste per la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale.