Verifica Interesse Culturale

(art. 12 del D.Lgs. 42/2004)

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha introdotto con l’art. 12 il procedimento per la Verifica dell’Interesse Culturale (VIC) delle cose mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro che presentino interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico.
Fino a quando non sia stata effettuata la VIC, le cose mobili e immobili sopra indicate che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 (cosiddetta tutela “ope legis”).
Il procedimento di VIC è avviato dall’ente proprietario, oppure può essere avviato d’ufficio dal Ministero della Cultura. Gli atti amministrativi relativi a tale procedimento sono di competenza del Segretariato Regionale MiC per le Marche e la Soprintendenza territorialmente competente interviene nel procedimento rilasciando il proprio parere di merito. Sul definitivo esito della Verifica dell’Interesse Culturale si pronuncia la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (CO.RE.PA.CU.).

Nel caso di verifica con esito negativo le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di tutela e possono essere liberamente alienate. Nel caso di verifica con esito positivo tali cose vengono dichiarate di interesse culturale e rimangono soggette ai disposti dettati dalla Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e ss.mm.ii.